(Pubblicata nel 3 suppl. straord. al Bollettino ufficiale
   della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22  del 27 agosto 1996)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
Modifica all'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49
 
  1. L'articolo 14 della  legge  regionale  24  giugno  1993,  n.  49
concernente "Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei
minori" e' sostituito dal seguente:
  "Articolo  14.  - 1. A partire dal 1 luglio 1993, viene corrisposta
una indennita' di maternita'  alle  donne  residenti  in  regione  da
almeno cinque mesi, non occupate, che non beneficino delle indennita'
rispettivamente previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dalla
legge  29  dicembre  1987,  n. 546 e dalla legge 11 dicembre 1990, n.
379, e che abbiano un  reddito,  nell'anno  precedente  a  quello  di
presentazione  della domanda, pari o inferiore a quello stabilito per
l'ottenimento della pensione sociale dall'articolo 26 della legge  30
aprile 1969, n.  153.
  2. L'imposto dell'indennita' e' di L. 1.500.000 e viene corrisposto
in   un'unica  soluzione  previa  presentazione  del  certificato  di
nascita.   L'ammontare  dell'indennita'  di  maternita'  puo'  essere
adeguato,  annualmente,  con deliberazione della Giunta regionale, in
conformita'  alla  variazione  dell'indice  del  costo  della   vita,
desumibile dagli indici ISTAT.".