(Pubblicata nel 3 suppl. straord. al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 22 del 27 agosto 1996) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica all'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 1. L'articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 concernente "Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori" e' sostituito dal seguente: "Articolo 14. - 1. A partire dal 1 luglio 1993, viene corrisposta una indennita' di maternita' alle donne residenti in regione da almeno cinque mesi, non occupate, che non beneficino delle indennita' rispettivamente previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dalla legge 29 dicembre 1987, n. 546 e dalla legge 11 dicembre 1990, n. 379, e che abbiano un reddito, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, pari o inferiore a quello stabilito per l'ottenimento della pensione sociale dall'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. 2. L'imposto dell'indennita' e' di L. 1.500.000 e viene corrisposto in un'unica soluzione previa presentazione del certificato di nascita. L'ammontare dell'indennita' di maternita' puo' essere adeguato, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, in conformita' alla variazione dell'indice del costo della vita, desumibile dagli indici ISTAT.".